STATUTO
TITOLO 1
DENOMINAZIONE – SEDI - SCOPI
Art. 1 Costituzione - Denominazione — Sede
È costituita la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza con sede in Milano Viale E. Forlanini 23, come associazione non riconosciuta senza fine di lucro.
Nel caso in cui parte dell'attuale territorio delle province di Milano e Lodi venga assegnato ad altra costituenda provincia l’attuale assetto territoriale della Confagricoltura Milano e Lodi rimarrà invariato; al nome delle province di Milano e Lodi sarà aggiunto quello dell’eventuale nuova provincia.
Essa concorre a costituire Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana a norma dell'articolo 3 dello Statuto della Confederazione stessa
Essa costituisce inoltre la Federazione Regionale degli Agricoltori della Lombardia, a norma dell’art. 24 del predetto Statuto confederale.
Art. 2 Scopi
La Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori inquadrati nelle Organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia e coltivatori diretti, singoli o associati, che producono, trasformano commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative. Inoltre, promuove, rappresenta e tutela anche le attività e gli interessi di quegli imprenditori che svolgono attività direttamente o indirettamente connesse, collegate o affini a quella agricola, attraverso le loro organizzazioni ed enti che aderiscono a Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza.
La Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza. operando con finalità generali di progresso civile e sociale, riconosce nell'imprenditore agricolo il protagonista della produzione e persegue lo sviluppo dell'agricoltura e delle imprese agricole nel sistema economico interprovinciale.
Per la realizzazione dei suddetti fini la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza:
-
tutela in ogni campo gli interessi e la professionalità della impresa agricola e della proprietà rappresentandoli, in ambito interprovinciale, nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale.Per l’assolvimento di tali compiti essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse particolare per l’agricoltura nell’ambito interprovinciale, ad elaborare i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli Sindacati di categoria e le singole Sezioni di prodotto;
-
coordina, indirizza e disciplina l’attività dei Sindacati di categoria in essa inquadrati, per realizzare la necessaria unità nella trattazione e soluzione dei problemi di carattere generale.Agli scopi suddetti anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 dello Statuto confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i Sindacati inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti sarà sottoposta all’autorizzazione della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere eseguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità.È attribuita alla Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardano interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i Sindacati inquadrati.Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dalla Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza o dai Sindacati interprovinciali di categoria costituiti presso la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza deve essere trasmesso alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana perché agli effetti della sua validità lo ratifichiDel pari Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi.Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d’intesa con le Federazioni nazionali di categoria qualora nell’ambito interprovinciale non sia stato all’uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti;
-
stimola l’incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonché promuove e coordina tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola interprovinciale, curando la costituzione o l’adesione di Organizzazioni ed Enti adeguati allo scopo.Per il conseguimento di tali attività le singole Sezioni di prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e proporre a Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza eventuali accordi con Organizzazioni e con Enti economici, interessati ai vari settori della produzione agricola interprovinciale.Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti della loro validità, alla ratifica della Confederazione;
- provvede alla nomina e promuove l’intervento dei propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti. Organismi istituzioni o commissioni in cui una rappresentanza degli agricoltori sia previsa, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera a;
- promuove, coordina e rappresenta tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio interprovinciale e dell’ambiente ed in quant’altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo. A tal fine può costituire o partecipare ad enti e società previsti dalle normative vigenti o promosse su propria iniziativa;
- provvede alla difesa e alla valorizzazione delle produzioni agricole assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare promuove, coordina ed assiste l'organizzazione economica dei produttori in associazioni di produttori, Organizzazioni dei Produttori , cooperative ed altre forme associative, promuove o partecipa in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare; sviluppa e incentiva iniziative ed attività per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agricole e della loro qualità anche tramite l’organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, mercati e quant' altro ritenuto utile per le aziende agricole;
- promuove e favorisce ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o interprovinciali concernente l’istruzione e l’aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l’assistenza tecnica e il trasferimento delle innovazioni, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l’organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;
-
promuove il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo ed al personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico.A tale scopo promuove e cura, direttamente e tramite l’ENAPA, l’Ente di Patronato di propria espressione, ogni iniziativa previdenziale e assistenziale, anche integrativa dei regimi pubblici;
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promuove e cura i rapporti con le altre Organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extragricole, operando per lo sviluppo complessivo dell’imprenditoria interprovinciale e per il raggiungimento dell’unità del mondo agricolo, nella salvaguardia dei valori e dell’affermazione dell'impresa;
- organizza e fa funzionare tutti quei servizi che possano agevolare il compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi l’assistenza richiesta, anche per quanto riguarda la propaganda e l’informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione;
- promuove e facilita lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l’agricoltura nell’ambito interprovinciale sotto l’aspetto tecnico ed economico, e promuove e cura iniziative tecniche ed economiche e culturali tendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita delle categorie agricole;
- cura ogni altra iniziativa diretta alle finalità di cui al presente articolo, determinando i criteri e gli indirizzi da seguire e coordinando le direttive espresse dai Sindacati di categoria e dalle Sezioni di prodotto
Art 2 bis Realizzazione degli scopi
Per gli scopi sopra enunciati, la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza si propone:
- di coordinare la propria attività con quella delle altre Unioni della Regione per il tramite della Federazione Regionale. onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto;
- di attenersi ed uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana e della Federazione Regionale.
TITOLO II
DEGLI ASSOCIATI DEI LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI
Art. 3 Associati
Possono aderire a Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza gli agricoltori ed i coltivatori diretti, persone fisiche e giuridiche, che entro il territorio delle province unite svolgano attività od abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni di prodotto che costituiscono la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza di cui al titolo IV del presente Statuto.
Fanno parte della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza anche la Sezione Interprovinciale dell’Associazione Nazionale Giovani Agricoltori e il Sindacato Interprovinciale Pensionati.
Può aderire alla Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza l'Associazione della Proprietà Fondiaria delle Province di Milano e di Lodi
Possono altresì aderire alla Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, a livello interprovinciale, le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzino con quelli della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, svolgano attività e si propongono fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all’incremento dell’agricoltura e della produzione agricola in genere.
L'attività dei Sindacati interprovinciali di categoria che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni regionali e nazionali, nonché quella delle Sezioni di prodotto interprovinciali che fanno capo alle rispettive Federazioni di prodotto regionali e nazionali. si svolge esclusivamente nell'ambito della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, attraverso i suoi uffici e servizi.
Art. 4 Ammissione
Gli aventi diritto che intendono aderire alla Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza. in qualità di socio devono presentare domanda alla Presidenza della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza stessa, con l’indicazione del titolo di proprietà o di godimento dell’azienda o del fondo, le forme e le modalità di conduzione e di gestione, gli indirizzi produttivi in atto, la qualifica professionale e il Sindacato di categoria e la Sezione di prodotto a cui intendono essere iscritti.
Nel caso di domanda presentata da una persona giuridica, oltre ai dati del precedente comma, la domanda deve essere corredata anche dall’atto costitutivo, dallo Statuto e dall’eventuale regolamento. Le Associazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'articolo 3 comma quarto, dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo Statuto,
Sull’ammissione a socio delibera il Comi tato di Presidenza della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza. Qualora il socio, per l’esercizio della propri a attività agricola, appartenga contemporaneamente a diverse categorie e settori produttivi, avrà diritto di essere iscritto al Sindacato di categoria che egli ritenga possa meglio tutelare i suoi interessi ed a più Sezioni di prodotto. Non sarà tenuto conto, ai fini dell’iscrizione ai settori produttivi, della produzione marginale del socio nell’ambito della sua azienda.
Contro la deliberazione del Comitato di Presidenza, in caso di mancato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica della deliberazione stessa, al Consiglio Direttivo della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, il quale dovrà decidere nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.
Il socio ammesso verserà una quota di iscrizione a fondo perduto e comunque non ripetibile; la misura di tale quota verrà determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza.
Qualora durante il periodo di appartenenza all'Associazione il socio muti in tutto o in parte la destinazione produttiva della propria azienda, introducendo nuove produzioni o variando in modo consistente le produzioni precedenti, dovrà darne subito comunicazione alla direzione della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, che provvederà a richiedere al Comitato di Presidenza l’iscrizione del socio alla Sezione di prodotto corrispondente alla nuova attività e la cancellazione dalla Sezione la cui attività è cessata.
Art. 5 Obblighi dei soci
L’appartenenza alla Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente Statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, uniformare i propri comportamenti e quindi di osservare integralmente le norme del codice etico approvate dall'Associazione nonché di versare il contributo associativo di cui all'articolo 6.
L’impegno del socio è annuale e si rinnova di anno in anno, se, entro sei mesi dalla scadenza, l’interessato non da disdetta con lettera raccomandata. E’ fatto espresso divieto ai singoli soci di modificare le condizioni e i contratti di lavoro in vigore ma anche gli altri accordi collettivi nazionali sottoscritti dalla confederazione, ovvero regionali o provinciali, sottoscritti rispettivamente dal la Federazione Regionale e dalla Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza.
Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di nessun effetto ed il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile di espulsione da Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza stessa, con decisione motivata del Consiglio Direttivo.
Eguale provvedimento potrà essere preso anche a carico del socio che mancasse gravemente alla necessaria disciplina nei confronti della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza.
Art. 6 Contributi
I singoli soci si impegnano a corrispondere alla Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza il contributo associativo annuale, nonché le ulteriori contribuzioni deliberate dagli organi della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza.
È facoltà della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza far valere i suoi diritti per la riscossione dei suddetti contributi sulla base delle disposizioni di legge.
I contributi sono fissati ogni anno dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Presidenza
L’esazione dei contributi deve avvenire attraverso gli uffici della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza.
In caso di ritardato pagamento del contributo associativo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale fino al giorno dell’effettivo versamento.
Il mancato versamento del contributo associativo annuale comporta, nei confronti del socio moroso la sospensione del diritto all'assistenza della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza ed alla partecipazione alla sua attività.
I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art • 7 perdita della qualità di Socio
La qualità di socio si perde:
a) per la perdita totale del possesso o della proprietà dei terreni o, nel caso di enti ed organizzazioni, per lo scioglimento dei medesimi;
b) per recesso allo scadere del termine previsto dall’articolo 5;
c) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto o per atto di indisciplina grave
d) per mancato rispetto delle regole del Codice Etico verificate a seguito di un procedimento adottato dall'organo direttivo,
Sulla perdita della qualità di socio delibera il Consiglio Direttivo con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con voto di almeno tre quarti dei membri presenti
Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Il ricorso non sospende l’esecutorietà della deliberazione del Consiglio Direttivo.
Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soci di cui al quarto comma dell’articolo 3
L'impegno del versamento dei contributi associativi cessa dall'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la della qualità di socio.
Art. 8 Obblighi della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza verso la Confederazione e la Federazione Regionale
L'appartenenza alla Confederazione comporta l'obbligo di:
-osservare lo statuto ed il regolamento confederale;
-adottare statuti conformi allo statuto ed al regolamento confederale;
-uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali della Confederazione;
-adottare il logo della Confagricoltura riportarlo nell’intestazione della corrispondenza e dei propri atti;
-provvedere al pagamento della quota associativa annuale imputato dal deliberato degli organi confederali, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza;
-promuovere e svolgere attività di servizi anche attraverso le Organizzazioni appositamente promosse dalla Confederazione;
-assicurare l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la riscossione dei contributi sindacali previsti da norme di legge ovvero dall’autonomia collettiva o da accordi sindacali.
Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza è tenuta a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa alla Confederazione, la quale potrà provvedere agli accertamenti necessari in caso di inadempienza o di situazione di particolare gravità e carenza.
Allorché la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza debba decidere su argomenti che investono le direttive generali della Confederazione o che comunque possano interessare altre Associazioni o categorie inquadrate e recare a queste pregiudizio la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza è tenuta a darne tempestiva notizia alla Presidenza confederale, la quale provvederà ad impartire le opportune direttive.
Almeno una volta all’anno, la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, indice una assemblea alla quale dovrà essere invitato il Presidente confederale, che potrà farsi rappresentare da un suo delegato.
La Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza è altresì tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari della Federazione Regionale ed a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione medesima.
Art. 9 Inosservanza degli obblighi della
Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza
Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dallo Statuto confederale, il Presidente confederale può proporre la convocazione di un'assemblea straordinaria della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, perché esamini gli addebiti ad essa mossi. Tale Assemblea sarà presieduta dal Presidente Confederale o dal Vice
Nei casi di inosservanza degli obblighi di cui al I' articolo 5 dello Statuto Confederale e delle direttive confederali il Comitato Direttivo della Confagricoltura, su proposta del Presidente, ha facoltà di decidere nei confronti della "Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza:
a) la sospensione delle prestazioni istituzionali della Confederazione e della Federazione Regionale;
b) la riduzione dei voti attribuiti ai sensi dell'articolo 10 punto dello Statuto Confederale, ad un unico voto;
c) la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale;
d) la proposta all’Assemblea Confederale di deliberare l'espulsione dalla Confederazione.
Qualora nella Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza si verifichino inadempienze statutarie o amministrative, ovvero disfunzioni o carenze organizzative, oppure di queste sia investita la Confederazione, il Presidente confederale su delibera della Giunta Esecutiva, può nominare un Ispettore il quale, senza sostituirsi agli organi direttivi della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, svolge funzioni di accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito ripristino della normalità.
Se viene rilevata la necessità, la Giunta Esecutiva Confederale può conferire all’Ispettore compiti di affiancamento e di indirizzo nell'attività della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, in caso in cui sono state rilevate disfunzioni o carenze o vacanza nella direzione, al fine di promuovere o migliorare quelle attività risultate carenti. Tale incarico avrà durata limitata indicata, caso per caso, dalla stessa Giunta Esecutiva Confederale.
Inoltre, nei casi in cui nella Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza si dovessero verificare difficoltà o ritardi nell'avvio e sviluppo degli Enti preposti allo svolgimento dei servizi o carenze di rilievo nell’erogazione dei servizi di maggiore importanza, la Giunta Esecutiva Confederale consultata la Federazione Regionale, può altresì conferire ad un Ispettore confederale il mandato di svolgere pro tempore, in affiancamento alla direzione della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, funzioni organizzative limitate allo sviluppo o al miglioramento nella erogazione dei servizi medesimi.
Qualora si verifichino situazioni gravi o significative carenze nell’attività amministrativa organizzativa o statutaria della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, il Presidente confederale, su delibera del Comitato Direttivo, nomina un Commissario il quale senza assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico o patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza nel periodo commissariale sostituirà temporaneamente gli Organi direttivi fino alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino della situazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dalla Giunta Esecutiva confederale su richiesta motivata.
I Commissari di norma dovranno essere scelti tra i Dirigenti centrali che compongono la Giunta Esecutiva o il Comitato Direttivo Confederali, o tra i Dirigenti locali possibilmente della Federazione Regionale
Nei casi di cui al comma precedente il Comitato Direttivo confederale ha facoltà di decidere anche la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale.
Al Comitato Direttivo confederale sono riconosciuti i poteri di mediazione e di conciliazione, se richiesti, per i rapporti con le altre Organizzazioni Confederate
Nei casi di inadempienza degli obblighi della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza nei confronti della Federazione Regionale, il consiglio Direttivo della medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza dell'inadempienza, può deliberare nei confronti della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza:
1) la richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'articolo 6 dello Statuto Confederale;
2)la sospensione dell’assistenza prestata dalla Federazione Regionale;
3)la richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione de diritto di voto negli organi confederali a norma dell’articolo 6 dello Statuto Confederale;
4)la richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma dell'articolo 6 dello Statuto Confederale.
Art. 10 Elettorato passivo
L' incarico di Presidente della "Milano Lodi e Monza Brianza" non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.
Art, 11 Perdita della qualità di associato alla Confederazione La Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza perde la qualità di associato:
a)per Io scioglimento della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza;
b)per recesso;
c)per espulsione da parte della Confederazione a norma dello Statuto
Confederale.
In presenza delle condizioni di cui sopra è facoltà della confederazione di promuovere la costituzione di altra corrispondente Organizzazione provinciale o interprovinciale per gli scopi di cui al presente Statuto.
TITOLO III
ORGANI DELLA CONFAGRICOLTURA Milano Lodi e Monza Brianza
Art. 12 Organi della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza
Sono organi della Confagricoltura Milano e Lodi e Monza Brianza
a)l’Assemblea Generale
b)il consiglio Direttivo;
c)il Comitato di Presidenza;
d)il Presidente;
e)il Collegio dei Revisori dei Conti;
f)il Collegio dei Probiviri.
I componenti degli organi della Confagricoltura Milano Lodi e Monza
Brianza devono essere soci della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza stessa, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
Per le assemblee che comportano modifiche dello Statuto dovrà essere nominato segretario un Notaio.
Art. 13 Assemblea Generale
L’Assemblea Generale della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza costituita da tutti i soci iscritti ad essa ed in regola con pagamento della quota associativa.
Partecipano altresì all’Assemblea i Presidenti della Sezione interprovinciale dell’ANGA e del Sindacato interprovinciale Pensionati.
All'Assemblea partecipano anche i delegati delle Associazioni, degli Enti e delle organizzazioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 3, nel numero stabilito dai rispettivi accordi, con voto consultivo.
I componenti dell'Assemblea potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio avente diritto a partecipare all’Assemblea, designato con delega scritta
Ad una stessa persona non possono essere affidate più di due deleghe.
Art. 14 Adunanze dell’Assemblea
L’Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, una volta all' anno, non oltre il 30 aprile, in via straordinaria per iniziativa del Presidente in caso di necessità, od in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza o del Collegio dei Revisori dei Conti o a richiesta di un terzo degli associati o di due Sindacati di categoria o di quattro Sezioni di prodotto.
Se un terzo degli associati o due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di Prodotto chiedono che sia convocata l’assemblea, la convocazione dell’Assemb1ea stessa dovrà aver luogo entro due mesi dalla data della richiesta.
Chi chiede la convocazione dell’Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da portare in discussione.
All’Assemblea Generale ordinaria è invitato il Presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato
Art. 15 Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea Generale è convocata su deliberazione del consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante lettera con affrancatura ordinaria o avviso telescritto spedito ai componenti di essa almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza o mediante annuncio sull'organo di stampa della Confagricoltura Milano e Lodi giornale locale, prima della data dell’adunanza. Tutte le comunicazioni devono contenere l’indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell’ora fissate per la prima e per la seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dell’Assemblea.
In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.
Art. 16 Costituzione dell’Assemblea
L’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in parità, decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti.
Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dell'Assemb1ea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l’Assemblea medesima non decida all’unanimità di provvedervi diversamente.
In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà a nominare i componenti dei seggi elettorali, ognuno composto da un Presidente e due o più Scrutatori.
Art. 17 Presidente-Segretario dell’Assemblea-Verbale
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza. In caso di sua assenza o impedimento, salvo che l’Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro presidente, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 24 del presente statuto.
Le deliberazioni Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori. Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata, entro 30 giorni, alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.
Art. 18 Attribuzioni dell’Assemblea
Sono di competenza dell’Assemblea;
1) determinazione delle direttive generali dell’attività della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza;
2) l’approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
3)le modifiche dello Statuto, lo scioglimento della Confagricoltura Milano e Lodi e la nomina dei liquidatori;
4)la nomina dei Revisori dei Conti e la determinazione del loro emolumento;
5)la nomina dei Probiviri secondo quanto disposto dall' articolo 27 del presente Statuto;
6)approvare il Codice Etico.
Art. 19 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito:
a)dal Presidente della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza;
b)dal Presidente e dal Vice Presidente dei tre Sindacati di Categoria di cui si articola la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza previsti dall’articolo 30 del presente Statuto;
c)dal presidente della Sezione interprovinciale dell’ANGA;
d)dal presidente del Sindacato interprovinciale dei Pensionati
e)dal Presidente di ciascuna Sezione di prodotto;
f)dal Vicepresidente e da un delegato nominato dal consiglio delle Sezioni di prodotto della cerealicoltura e lattiero casearia;
g)dal Vicepresidente delle Sezioni di prodotto dell’allevamento suinicolo, del florovivaismo, della risicoltura e della Sezione della bieticoltura, del pomodoro e delle coltivazioni sotto contratto;
h)dai Delegati di Zona
Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un delegato per ciascuna delle Associazioni, degli Enti e delle Organizzazioni di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 3, ove stabilito nei rispettivi accordi.
Art. 20 Convocazione e adunanze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre, ed in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un Sindacato di categoria o due Sezioni di prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, mediante lettera con affrancatura ordinaria o avviso telescritto spedito almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza
Per la validità delle adunanze, per le deliberazioni e per i verbali del Consiglio Direttivo, si osservano le norme stabilite per l'Assemblea Generale.
In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con un preavviso non minore di cinque giorni.
Art. 21 Attribuzioni dei Consiglio Direttivo
Spetta al consiglio Direttivo:
1) eleggere, nel proprio ambito a maggioranza dei componenti, il Presidente della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza;
2) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l’agricoltura nell’ambito interprovinciale, seguendo le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
3) studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l’agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
4) deliberare, previa autorizzazione delle Federazioni Nazionali di categoria, un divergo ordinamento dei Sindacati stessi nell' ambito della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza;
5) ratificare gli statuti dei sindacati interprovinciali di categoria, regolamenti delle Sezioni interprovinciali di Prodotto e le modifiche degli stessi;
6) determinare gli ambiti territoriali di cui al successivo art. 28;
7) proporre i ricorsi al Comitato Direttivo confederale avverso le determinazioni della Giunta Esecutiva confederale concernenti la misura del contributo associativo da versare alla Confederazione;
8) approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza da presentare all’Assemblea Generale, tenuto conto dei termini di cui all'articolo 18;
9) designare i componenti il Comitato di Presidenza di cui all'articolo 22 del presente Statuto;
10) individuare prodotti, i settori di produzione o settori economici di rilevanza agricola ambientale o territoriale, per i quali istituire le Sezioni interprovinciali di Prodotto;
11) deliberare la istituzione di nuove Sezioni interprovinciali di Prodotto in aggiunta a quelle previste dal presente Statuto, ovvero, in caso di mutamento dell'ordinamento dei settori produttivi interprovinciali o di zone delle province, deliberare la unificazione delle Sezioni di Prodotto previste dal presente Statuto;
12) determinare, su proposta del Comitato di Presidenza, i contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza a norma dell’articolo 6 del presente Statuto;
13) determinare su proposta del Comitato di presidenza, la misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell’ammissione, ai sensi dell’articolo 4;
14) deliberare gli accordi con le Associazioni, gli Enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell’articolo 3;
15)deliberare sui ricorsi contemplati dal quarto comma dell’articolo 4 del presente Statuto;
16)approvare, su proposta del Presidente, assunzioni promozioni e licenziamento del personale direttivo;
17)ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dal Comitato di Presidenza o dal Presidente;
18)dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Comitato di Presidenza ed attuare quant’altro sia ritenuto utile per l’adempimento degli scopi statutari;
19)approvare eventuale regolamento elettorale.
20)adottare il codice Etico.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 22 Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vicepresidenti della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, dal presidente dell'ANGA e dai Presidenti di tre Sezioni di Prodotto designati nel proprio seno dal Consiglio Direttivo.
È data facoltà al Presidente di chiamare a far parte (cooptare) nel Comitato di Presidenza sino a due componenti scelti anche fra i non associati.
Qualora fra i componenti del Comitato di Presidenza, di cui al comma 1, non fossero rappresentate le Sezioni di Prodotto maggiormente rappresentative delle due province (a titolo indicativo cerealicoltura, florovivaismo lattiero-casearia, risicoltura allevamento suinicolo), il Presidente avrà cura di chiamare a comporre il Comitato Direttivo, quali membri cooptati di cui al comma 2, i Presidenti delle Sezioni di Prodotto non rappresentate. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti
Art. 23 Attribuzioni del Comitato di Presidenza
Spetta al Comitato di Presidenza:
1) eleggere su proposta del Presidente, il Vice Presidente Vicario scelto all’interno dei tre Vice Presidenti della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza;
2) collaborare col Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nell’esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
3)curare l’espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad esso affidati dal consiglio Direttivo;
4) deliberare sull’ammissione a socio ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto;
5) proporre al Consiglio Direttivo i contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, a norma dell'articolo 6 del presente Statuto;
6) proporre al consiglio Direttivo la misura della quota di iscrizione da vergarsi da ciascun socio all’atto dell'ammissione, ai sensi dell'articolo 4;
7) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, da presentare per l’approvazione al Consiglio Direttivo;
8) nominare i rappresentanti in tutti gli Enti, Organismi Istituzioni o Commissioni in cui sia prevista richiesta ed opportuna la rappresentanza degli agricoltori. In quelli che hanno per oggetto materie di competenza dei singoli sindacati o delle Sezioni di prodotto, devono essere nominate persone indicate dai Sindacati o dalle Sezioni stesse;
9) designare i delegati a rappresentare la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza alla assemblea della Federazione Regionale Agricoltori nonché gli ulteriori componenti il Comitato Direttivo della Federazione Regionale Agricoltori eventualmente spettanti;
10) designare i rappresentanti della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza nei Comitati o Commissioni costituiti dalla Federazione Regionale Agricoltori per l’approfondimento e lo studio dei problemi di carattere organizzativo e sindacale.
11) determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria della Confagricoltura di Milano Lodi e Monza Brianza;
12)costituire o partecipare ad enti o società previsti dalle normative vigenti o promosse su propria iniziativa;
13) approvare l’organico ed il regolamento del personale e dei servizi;
14) proporre al Consiglio Direttivo assunzioni, promozioni e licenziamento del personale direttivo;
15) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.
Nei casi di urgenza il Comitato di Presidenza è autorizzato ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione
Art. 24 Presidente e Vice Presidente
Il Presidente è eletto al proprio interno dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei componenti.
I Vice Presidenti sono in numero di tre e sono i Presidenti dei Sindacati interprovinciali di categoria.
II Presidente dura in carica tre anni e di norma non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Per essere rieletto oltre il secondo mandato consecutivo e, in ogni caso per una sola volta, dovrà ottenere la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza del Vice Presidente Vicario, Presidente provvederà a conferire le proprie attribuzioni ad un componente del Comitato di Presidenza da lui designato.
Art. 25 Attribuzioni del Presidente
Spetta al Presidente;
1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell’attività della Confagricoltura Milano Todi e Monza Brianza;
3) provvedere, dopo aver consultato preventivamente il comitato di Presidenza, alle assunzioni. alle promozioni ed al licenziamento del personale, fatta eccezione di quello direttivo;
4) compiere, nell’ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
5) partecipare all'Assemblea Generale della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, ai sensi dell'articolo 10 lettera e) dello statuto Confederale; partecipare al Consiglio Direttivo della Federazione Regionale.
In esso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Comitato dì Presidenza o del Consiglio Direttivo.
Art. 26 Revisori dei Conti
L’Assemblea nomina anche fuori del proprio seno un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso che deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull' andamento della gestione economica e finanziaria della Confagricoltura Milano e Lodi e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul conto consuntivo previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti effettivi o, in loro assenza, i supplenti partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea r del Consiglio Direttivo.
Art 27 Collegio dei Probiviri
L’Assemblea Generale della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, nomina anche tra i non soci, un Collegio di sei Probiviri di cui tre effettivi e tre supplenti i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’appartenenza al Collegio non è compatibile con ogni altra carica nell’ambito della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza. Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio, ai sensi dell’articolo 7.
Il collegio dei Probiviri decide, inoltre in tutti i casi previsti dal presente Statuto, negli Statuti dei Sindacati di categoria, nei regolamenti delle Sezioni di prodotto e nell’eventuale regolamento elettorale.
Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero sorgere tra le Organizzazioni aderenti alla Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza
Il Collegio dei Probiviri decide, infine, tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza.
La decisione del Collegio dei probiviri dovrà essere adottata irritualmente senza vincoli di procedura, con il solo obbligo di consentire alle parti di esporre le loro ragioni per iscritto o verbalmente nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il Collegio deciderà inappellabilmente secondo diritto.
Art. 28 Zone e Delegati di Zona
Il territorio delle province di Milano Lodi e Monza Brianza è suddiviso in quattro Zone, di cui due per la Provincia di Milano e due per la Provincia di Lodi ciascuna delle quali comprende determinati Comuni. Le Zone ed il territorio in esse compreso, così come il raggruppamento di esse, sono determinate dal Consiglio Direttivo. Ogni Zona sarà rappresentata da un Delegato, scelto fra i soci che svolgono la loro attività nell'ambito territoriale di ciascuna Zona.
Ciascun associato appartiene alla Zona nella cui circoscrizione si trova il luogo d’esercizio della propria attività. Se l'associato svolge la propria attività in più Zone, egli ha la facoltà di indicare la Zona alla quale intende appartenere. Nell’ipotesi in cui non scelga, La scelta sarà fatta dal Comitato di Presidenza. L'associato dopo stabilita la Zona, non potrà chiedere il trasferimento ad altra se non per motivo ritenuto giustificativo dal Comitato di Presidenza.
I Delegati di Zona compongono il Consiglio Direttivo.
I Delegati di Zona durano in carica tre anni.
Art 29 Direzione e personale della Confagricoltura Milano e Lodi
L’attività della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza si esplica in base ad un regolamento e ad un organico approvati dal Consiglio Direttivo.
Il Direttore della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza:
a) sovrintende tutti i servizi ed Uffici della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza e ne regola l’attività. Egli è di diritto Capo del Personale;
b) applica le deliberazioni degli Organi della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, studia e propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
c) partecipa con voto consultivo alle riunioni degli organi della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, è segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;
d) partecipa con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione Regionale;
e) propone, agli organi competenti, l’assunzione, le promozioni ed il licenziamento del personale;
f) firma congiuntamente al Presidente tutti gli atti, contratti, documenti della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima degli organi competenti.
TITOLO IV
SINDACATI INTERPROVINCIALI DI CATEGORIA
E SEZIONI DI PRODOTTO INTERPROVINCIALI
art - 30 Ordinamento
La Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza ha la rappresentanza di tutti i propri associati nei confronti delle Autorità di Governo e della Regione e delle altre -Associazioni Professionali.
La Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza si articola attraverso i seguenti sindacati di categoria:
1) Sindacato Interprovinciale dei Proprietari Conduttori in economia che inquadra proprietari conduttori in economia;
2) Sindacato Interprovinciale degli Affittuari Conduttori in economia che inquadra gli affittuari conduttori in economia;
3) Sindacato Interprovinciale dell’Impresa familiare Coltivatrice che inquadra i diretti coltivatori a qualsiasi titolo.
I Sindacati Interprovinciali sono attivati nelle province unite su delibera del Consiglio Direttivo Della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, ed hanno la rappresentanza degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e all’azione della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza.
Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole categorie professionali può essere presa dai rispettivi Sindacati Interprovinciali, previa autorizzazione della Confagricoltura Milano Lodi e Monza -Brianza.
I Sindacati. Interprovinciali costituiscono, con i Sindacati della stessa categoria professionale delle altre Province, le Federazioni Nazionali di categoria previste dall’articolo 23 del vigente Statuto Confederale.
E’ facoltà del Sindacato Interprovinciale di ricorrere al Consiglio Direttivo della Confagricoltura di Milano Lodi e Monza Brianza o al Collegio dei Probiviri contro le direttive della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza ritenute non conformi agli interessi della categoria rappresentata.
Il consiglio direttivo o il collegio dei probiviri è altresì competente a decidere gli eventuali contrasti tra i singoli sindacati interprovinciali di categoria.
Art. 31 Sindacati Interprovinciali di categoria
Ogni Sindacato Interprovinciale costituente la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza deve predisporre un proprio Statuto che preveda, fra l’altro, i propri organi direttivi e le rispettive competenze. Lo Statuto di ogni singolo Sindacato deve essere adattato allo Statuto della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza ed a quello della Federazione Nazionale di categoria.
Lo Statuto deliberato dall’Assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza.
Art. 32 Organi dell’attività economica
Al fine di realizzare una organica e specifica funzione di promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo dell'attività tecnica ed economica, relativamente ai singoli prodotti, la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza si articola in Sezioni di prodotto.
Esse inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le produzioni rappresentate e svolgono la loro attività in base a regolamenti approvati rispettivamente dal Consiglio Direttivo della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza e ratificati dalla corrispondente Federazione Nazionale di prodotto.
In particolare, sono istituite le seguenti Sezioni di Prodotto:
a)Sezione di Prodotto della cerealicoltura;
b)Sezione di Prodotto lattiero - casearia;
c)Sezione di Prodotto dell’allevamento suinicolo;
d)Sezione di Prodotto del florovivaismo
e)Sezione di Prodotto della risicoltura;
f)Sezione di Prodotto dell’allevamento bovini da carne;
g)Sezione di Prodotto delle proteoleaginose;
h)Sezione di Prodotto della bieticoltura, del pomodoro e delle coltivazioni sotto contratto;
i)Sezione di Prodotto degli allevamenti avicunicoli ed altri;
l)Sezione di Prodotto dell’agriturismo, delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie;
m)Sezione di Prodotto dell’ortofrutticoltura della vitivinicoltura;
n)Sezione di Prodotto della pioppicoltura.
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite altre Sezioni di prodotto per Settori produttivi diversi da quelli considerati ovvero, in caso di consistenti mutamenti nell’orientamento produttivo delle province o nelle singole zone di esse potranno essere, sempre con delibera del Consiglio direttivo, unificate in un’unica Sezione quelle già esistenti relative a produzioni affini.
Il Consiglio Direttivo in tali casi provvederà a redigere ed approvare i relativi Regolamenti.
I Presidenti delle Sezioni di prodotto di nuova istituzione appena eletti entreranno a far parte di diritto del Consiglio Direttivo della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza.
I Presidenti delle Sezioni eventualmente accorpate continueranno a far parte a pieno diritto del Consiglio Direttivo sino alla scadenza dello stesso.
Art. 33 Sezione di Prodotto
Le Sezioni di Prodotto Interprovinciali, di cui all’articolo 32 inquadrano i soci in relazione alle produzioni rappresentate per i settori d'interesse. Esse svolgono la propria attività in base a propri Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza e ratificati dalla corrispondente Federazione Nazionale di prodotto.
Sulla base di un proprio regolamento, i soci di ciascuna Sezione Interprovinciale di prodotto eleggono il Presidente ed un Vice Presidente.
Non potranno comunque essere eletti alla Presidenza o alla Vice Presidenza i soci che, relativamente al singolo prodotto, non abbiano un prevalente interesse produttivo.
Le Sezioni Interprovinciali di prodotto concorrono per i singoli prodotti di interesse e di rilevanza regionale a formare le Sezioni Regionali di prodotto.
I Presidenti della Sezioni Interprovinciali di prodotto sono componenti delle Assemblee indette dalle Sezioni Regionali di prodotto.
La Sezione Interprovinciale ANGA, con delibera del proprio Consiglio, da ratificare da parte del Consiglio della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, può nominare un proprio rappresentante, con voto consultivo, per ogni Sezione di prodotto.
TIT0LO V - PATRIMONIO - ENTRATE – BILANCI
Art. 34 Patrimonio
Il Patrimonio della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza è costituito:
a)dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquista lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza;
b)dalle quote di iscrizione dei singoli soci;
c)dalle eccedenze attive dei bilanci annui.
35 Entrate
Le entrate della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza sono costituite:
a)dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Presidenza, nonché dalle quote di pertinenza della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza sui proventi a carattere nazionale, regionale o interprovinciale, relativi ad attività svolte dall’Organizzazione
b)dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
c)dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza e da ogni altro tipo di contribuzione.
Art. 36 Amministrazione
Il Comitato di Presidenza determina le modalità per l’erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza. A tal fine può costituire o partecipare ad enti o società previste dalle normative vigenti o promosse su propria iniziativa.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
37 Bilanci
Per ciascun anno solare sono compilati ed approvati annualmente il bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario, i quali sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti.
II bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario debbono essere sottoposti all’esame del Consiglio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l’Assemblea Generale.
TITOLO VI
MODIFICAZIONI STATUTARIE SCIOGLIMENTO DELLA CONFAGRICOLTURA Milano Lodi e Monza Brianza
Art. 38 Modificazioni statutarie
Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.
In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quinto di essi
Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti
Art. 39 Scioglimento e liquidazione della
Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza
Lo scioglimento della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza deve essere deliberato dall'Assemblea Generale.
In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
Qualora venga deliberato Io scioglimento della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione. Essa devolverà il patrimonio residuo dell’Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 40
Sono riconosciuti, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto confederale, poteri di mediazione e di conciliazione al Comitato Direttivo Confederale nei confronti della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, per quanto riguarda i rapporti con le altre Organizzazioni confederate.
Art. 41
Fino alla costituzione degli Organi ed all’elezione delle cariche della Confagricoltura Mi lano Lodi e Monza Brianza in base alle norme previste dal presente Statuto, rimangono in vigore gli Organi e le cariche in funzione a II 'atto dell'approvazione di esso.
I presidenti delle nuove Sezioni di Prodotto, che saranno istituite ai sensi dell 'articolo 32 del presente Statuto, entreranno di diritto a far parte del Consiglio Direttivo in carica.
Art. 42
Il presente Statuto, redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e le eventuali successive modifiche, una volta deliberato dall'Assemblea, deve essere trasmesso entro un mese per la sua approvazione al Comitato Direttivo confederale.
Art. 43
E’ in facoltà dell'Assemblea delegare con apposita delibera il Consiglio Direttivo ad apportare tutte le modifiche al presente Statuto che fossero richieste dalla Confederazione per ratificarlo, nonché ad apportare in prosieguo tutte quelle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare il presente Sta tuto a quello confederale, giusta l'articolo 39 dello stesso Statuto Confederale.
Art. 44
Nel caso di mancato adeguamento o in presenza di norme che comunque siano in contrasto con lo Statuto Confederale, prevalgono le disposizioni del medesimo.
copia conforme al suo originale firmato a norma di legge che si rilascia per gli usi consentiti. Lodi, 10 dicembre 2014