Come noto, già dal 30 giugno scorso è stato reintrodotto l’obbligo di effettuare all’Agenzia delle Dogane la denuncia fiscale per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche per tutte le attività che, a partire dal 2017 e sino ad oggi, hanno usufruito dell’esonero.
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito che sono sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che nel periodo intercorrente tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019, periodo in cui l’operatività dell’obbligo era stata parzialmente abrogata, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del vincolo.
Tali esercenti, tra cui rientrano gli agriturismi e i produttori agricoli che producono vino, birra, grappa, dovranno presentare all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici compilando l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane.
Gli operatori che hanno avviato l’attività prima del 29 agosto 2017 ed in possesso della licenza fiscale non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento. E’, tuttavia, necessario dare tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane di intervenute variazioni, qualora nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia, siano intervenute modifiche nella titolarità dell’esercizio di vendita.
Si evidenzia, infine, che per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, la comunicazione da presentare al SUAP (sportello unico attività produttive) per l’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane.
Da ultimo, viene anche chiarito che le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, continuano a essere non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.